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Accesso civico

Amministrazione Trasparente

Accesso civico


L’istituto dell’accesso civico disciplinato dall’art.5, comma uno, del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i., consente a chiunque il diritto di richiedere, gratuitamente e senza necessità di motivazione, documenti, informazioni o dati di cui le pubbliche amministrazioni hanno omesso la pubblicazione prevista dalla normativa vigente all’interno del sito internet istituzionale pur avendone l’obbligo.

L’accesso civico è distinto dal diritto di accesso ai documenti amministrativi, la cui disciplina è contenuta nella l. 241/1990. Infatti, l’accesso civico va esercitato con riferimento a tutte le informazioni accessibili, ma solo ai dati e le informazioni che le pubbliche amministrazioni abbiano omesso di pubblicare pur avendone l’obbligo.

Modalità per l’attuazione dell’accesso civico

La richiesta di accesso civico va indirizzata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) e presentata con l’apposito modulo (allegato A) secondo una delle seguenti modalità:

Il RPCT, dopo aver ricevuto la richiesta, verifica la sussistenza dell’obbligo di pubblicazione in caso positivo, provvede alla pubblicazione sul sito istituzionale entro il termine di 30 giorni, dei documenti o informazioni richieste nella sezione Amministrazione Trasparente e provvede dare comunicazione della avvenuta pubblicazione al richiedente indicando il relativo collegamento ipertestuale; se quanto richiesto è già pubblicato, ne dà comunicazione al richiedente indicando il relativo collegamento ipertestuale.

I dati pubblicati sono utilizzabili da chiunque, fatte salve le disposizioni in materia di tutela dei dati personali.

Nei casi di diniego, ritardo o mancata risposta entro i termini da parte del RPCT, il richiedente può ricorrere al Titolare del Potere Sostitutivo con l’apposito modulo (allegato B) inviato secondo le modalità sopra riportate che, verificata la sussistenza dell’obbligo di pubblicazione, entro 15 giorni, provvede alla pubblicazione e ad informare il richiedente. Il Responsabile del Potere Sostitutivo in caso di accesso civico è il Rappresentante Legale dell’azienda.

A fronte dell’inerzia del RPCT o del Titolare del Potere Sostitutivo, il richiedente, ai fini della tutela del proprio diritto, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) secondo quanto disposto dal Codice del Processo Amministrativo di cui al D.Lgs. 104/2020.

Modalità per l’attuazione dell’accesso civico generalizzato

Per diritto di “accesso civico generalizzato“, disciplinato dall’art. 5, comma 2, del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i., si intende il diritto di chiunque di accedere a dati, informazioni e documenti detenuti dall’amministrazione, ulteriori rispetto a quelli sottoposti ad obbligo di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti di cui all’art. 5-bis del citato decreto.

La richiesta va presentata per iscritto all’Azienda con l’apposito modulo (allegato C) secondo una delle modalità sopra riportate.

Il procedimento di accesso civico generalizzato si conclude, sia in caso di accoglimento, sia in caso di diniego, con provvedimento espresso e motivato, nel termine di trenta giorni dalla data di presentazione dell’istanza, con la comunicazione al richiedente e agli eventuali contro interessati.

Avverso il diniego totale o parziale o la mancata risposta entro i termini previsti, il richiedente, ovvero i contro interessati nei casi di accoglimento della richiesta di accesso nonostante l’opposizione presentata, possono avanzare richiesta di riesame al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) dell’Ente con l’apposito modulo (allegato D), inviato secondo una delle modalità sopra riportate, il quale decide entro il termine di venti giorni con provvedimento motivato.

Avverso la decisione dell’Ente o a quella del RPCT, il richiedente, ovvero i contro interessati, possono proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) ai sensi dell’art. 116 del Codice del Processo Amministrativo di cui al D.Lgs. 104/2010.